Iscrizione in anagrafe dei cittadini dell'Unione Europea


Raccolta elettronica + kit modulistica cod. N0697INFIl 6 aprile 2007 è stata emanata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 esplicativa del D.Lgs. n. 30 del 6/02/07 in materia di “Libero soggiorno dei cittadini dell’unione nel territorio degli stati membri”.
Il provvedimento entrato in vigore l'11 aprile 2007 impatta fortemente nei confronti degli uffici anagrafici.
Questo decreto, temuto e fortemente criticato dagli enti, trasferisce agli ufficiali di anagrafe comunali, la competenza ad attestare il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari, eliminando l’obbligo del possesso della carta di soggiorno che, pertanto, non sarà più rilasciata dalle Questure.
A richiesta dei cittadini comunitari, gli ufficiali di anagrafe, oltre ad accertare la dimora abituale (residenza) devono anche verificare la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs n. 30/07 per l’esercizio del diritto di soggiorno in Italia.

Per mettere i comuni in condizione di poter adempiere ai nuovi obblighi di loro competenza, Maggioli Modulgrafica ha predisposto la RACCOLTA per l’ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38 CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA DI SOGGIORNARE NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI
- raccolta elettronica + kit modulistica (cod. N0697INF)

La Raccolta contiene:
- Tabella sinottica degli Stati membri dell’Unione Europea e relative Convenzioni Internazionali sottoscritte con l’Italia
- Tabella dei documenti occorrenti per l'iscrizione anagrafica
- Domanda di iscrizione in A.P.R.
- Domanda per il riconoscimento del diritto di soggiorno
- Attestato di ricevuta di richiesta di iscrizione e di avvio del procedimento
(art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 30/07)
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente alla disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno
- Comunicazione di accoglimento della domanda
- Certificato attestante la regolarità del soggiorno (art. 9, comma 6, D.Lgs. n.30/07),
- Comunicazione alla Questura (art. 9, comma 7, D.Lgs. n.30/07)
- Verifica delle condizioni autodichiarate
- Restituzione permesso di soggiorno alla questura
- Comunicazione di interruzione e di proroga dei termini del procedimento
(Legge n. 241/90 e succ. modif. ed integr.)
- Richiesta elementi integrativi (art. 10 bis Legge n. 241/90)
- Comunicazione di non accoglimento della domanda
- Notifica avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità
- Ordinanza di irreperibilità
- Richiesta di attestazione di soggiorno permanente
- Attestazione di soggiorno permanente
- Registro delle attestazioni di soggiorno rilasciate
- Copertine per la conservazione dei documenti inerenti ciascuna iscrizione
di cittadino comunitario.

La novità interessa TUTTI I COMUNI che sono chiamati ad applicare immediatamente
le nuove norme.

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