RU on line News N. 18 - 26 settembre 2007
a cura di Cinzia Renna

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1. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – GIUDIZIO EX ART. 25 L. N. 241/90 – STRUTTURA IMPUGNATORIA – VA AFFERMATA 
2. DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – RICORSO EX ART. 25 L. N. 241/90 – NOTIFICA AD ALMENO UN CONTROINTERESSATO – NECESSITÀ

T.A.R. LAZIO-ROMA, SEZ. I – Sentenza 6 settembre 2007, n. 8657

1. Non contrasta con la natura di vero e proprio diritto soggettivo del diritto di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ad esso correlato, in quanto idoneo, ad un tempo, ad assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza dei controinteressati che sono pertinenti a rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (Cons. St., Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
2. Mentre per la fase procedimentale (disciplinata dal Capo V, l. n. 241/90 e dal regolamento di cui al d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) è previsto che l'onere di integrazione del contraddittorio, mediante chiamata nel procedimento dei soggetti controinteressati, incomba sull'amministrazione onerata, nulla è invece detto in merito al ricorso giurisdizionale disciplinato dai commi 5, 5 bis e 6 dell’art. 25 della l. n. 241; ne consegue che “trovano applicazione per tale speciale rito le regole processuali generali, in base alle quali è inammissibile il ricorso che non sia stato notificato, a cura del ricorrente, ad almeno uno dei soggetti controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce” (TAR Campania, Napoli, sez.V, 17 novembre 2006, n. 9836). Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi che, come nella fattispecie, non sia stato notificato ad almeno un controinteressato, intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/90, così come sostituito dall’art. 15 della l. n. 15/2005, il soggetto, individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza (TAR Lazio, sez. III, 23 gennaio 2007, n. 435).

 

(omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Espone la società ricorrente che, con istanza del 3.4.2007, richiedeva al Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Lazio, di accedere ad una serie di documenti, relativi al procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione dell’ampliamento della discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi, sita in località Cerreto, nel Comune di Roccasecca (FR).
A tanto riteneva di essere legittimata in virtù di un ricorso da essa in precedenza proposto innanzi alla sezione staccata di Latina del TAR del Lazio, con il quale aveva impugnato la pronuncia di compatibilità ambientale resa dal competente Dipartimento della Regione Lazio sul progetto di ampliamento della discarica presentato dalla MAD s.r.l.
Precisa che, successivamente alla proposizione di detto ricorso, sollecitava, in data 18.8.2006 e 3.11.2006, ulteriori chiarimenti e/o informazioni circa lo stato di siffatta procedura autorizzatoria oltre a richiederne la sospensione alla stessa Regione, in via di autotutela.
All’istanza di accesso del 3.4.2007, quest’ultima ha peraltro opposto il diniego impugnato con il presente ricorso, rilevando l’assenza, in capo ad ATE, di un interesse  diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, così come richiesto dall’art. 22 della l.n. 241/90 nel testo sostituito dall’art. 15 della l.n. 15/2005.
La società ricorrente ritiene peraltro, come già accennato, che la propria legittimazione derivi dalla pendenza del ricorso giurisdizionale proposto avverso gli atti propedeutici alla conclusione del procedimento di ampliamento della discarica nonché dalla circostanza di essere stata in precedenza selezionata dalla Provincia di Frosinone quale impresa idonea ad ottenere l’autorizzazione per un proprio sito da adibire a discarica per rifiuti non pericolosi. Sottolinea anzi che, in tale graduatoria, essa ricopriva una posizione migliore rispetto all’attuale gestore, società MAD. Ritiene pertanto di avere interesse ad esaminare gli atti richiesti, al fine di poter valutare l’entità dei danni subiti a causa del comportamento degli Enti coinvolti nella vicenda de qua.
Si è costituita, per resistere, la Regione Lazio, depositando documenti e memorie. 
Ha quindi spiegato intervento ad opponendum la società MAD s.r.l., deducendo, in primo luogo, la mancata notifica del ricorso nei proprio confronti, ed affermando anzi di costituirsi al solo fine di sollevare siffatta eccezione.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione nella camera di consiglio del 20.6.2007.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto non è stato tempestivamente notificato ad almeno un controinteressato e, segnatamente, alla società MAD nella sua qualità di gestore della discarica di Roccasecca.
E’ infatti evidente che la maggior parte degli atti indicati da ATE nell’istanza del 3.4.2007 riguarda elaborati tecnici predisposti dalla società MAD al fine di conseguire l’approvazione del progetto di ampliamento della discarica, e che la stessa ricorrente era ben a conoscenza dell’identità dell’attuale gestore in virtù della pregressa impugnativa di un provvedimento, quale la pronuncia di compatibilità ambientale, espressamente reso su “richiesta inoltrata dalla MAD s.r.l.” (cfr. pag. 8 del ricorso).
Al riguardo, il Collegio non può che prendere atto di quanto da ultimo statuito, a composizione dei contrasti giurisprudenziali verificatisi sia in primo grado che in sede di appello, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha definitivamente chiarito che non contrasta con la natura di vero e proprio diritto soggettivo del diritto di accesso la configurazione di tipo impugnatorio del mezzo di tutela giurisdizionale ad esso correlato, in quanto idoneo, ad un tempo, ad assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e a salvaguardare l’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza dei controinteressati che sono pertinenti a rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (Cons. St., Ad. plen., 18 aprile 2006, n. 6).
La giurisprudenza ha anche osservato che mentre per la fase procedimentale (disciplinata dal Capo V, l. n. 241 e dal regolamento di cui al d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) è previsto che l'onere di integrazione del contraddittorio, mediante chiamata nel procedimento dei soggetti controinteressati, incomba sull'amministrazione onerata, nulla è invece detto in merito al ricorso giurisdizionale disciplinato dai commi 5, 5 bis e 6 dell'art. 25; ne consegue che “trovano applicazione per tale speciale rito le regole processuali generali, in base alle quali è inammissibile il ricorso che non sia stato notificato, a cura del ricorrente, ad almeno uno dei soggetti controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce” (TAR Campania, Napoli, sez.V, 17 novembre 2006, n. 9836).
Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi che, come nella fattispecie, non sia stato notificato ad almeno un controinteressato, intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/90, così come sostituito dall’art. 15 della l.n. 15/2005, il soggetto, individuato o facilmente individuabile in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe compromesso il suo diritto alla riservatezza (TAR Lazio, sez. III, 23 gennaio 2007, n. 435).
Nella fattispecie va ancora osservato che un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso deriva dalla carenza di legittimazione della società ATE,  a tanto risultando insufficiente l’inserimento della ricorrente nella graduatoria redatta nel 2001 dalla Provincia di Frosinone per l’individuazione di un sito idoneo alla realizzazione di una discarica di I^ categoria, a servizio dell’impianto di Colfelice, graduatoria  successivamente superata dal Piano redatto dal Commissario delegato che, con ordinanza n. 2/2002 (più volte sottoposta al vaglio del giudice amministrativo), individuava il sito di Cerreto come quello più idoneo alla localizzazione della discarica a servizio dell’impianto di Colfelice.
L’istanza di accesso non riguarda infatti né la graduatoria provinciale, né l’originario procedimento di localizzazione (dai quali avrebbero potuto derivare, in ipotesi, i danni lamentati dalla ricorrente in quanto “concorrente” pretermessa), bensì i successivi progetti di ampliamento, con i relativi elaborati tecnici, rispetto ai quali neanche ATE ha saputo indicare quale sia l’ “interesse diretto, concreto e attuale” alla cui tutela, secondo il più volte cit. art. 22, comma 1, lett. b) della l.n. 241/90, risulta strumentale l’esercizio del diritto di accesso azionato nella fattispecie.
Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Sussistono tuttavia giusti motivi (in relazione ai surriferiti contrasti giurisprudenziali relativamente alla struttura impugnatoria del giudizio di cui all’art. 25 della l.n. 241/90), che inducono a compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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