DECRETO 10 maggio 2001
Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione
degli interventi nelle aree di degrado urbano.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti
per l'economia e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi
per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero per
la solidarieta' sociale, dal 1o giugno 1998 relativo al regolamento
sulle modalita' di attuazione degli interventi imprenditoriali
in
aree di degrado urbano;
Visto il decreto 12 marzo 2001 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato relativo alla ripartizione del fondo
per gli interventi agevolati alle imprese di cui all'art. 52,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che dispone nell'allegato
all'art. 1 la somma di lire 85 miliardi da destinare agli interventi
di cui all'art. 14 della legge n. 266/1997;
Considerata la popolazione residente, secondo le risultanze anagrafiche
al mese di agosto 2000, nei comuni capoluogo, di cui all'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dati dell'istituto centrale
di statistica;
Decreta:
Art. 1.
1. La disponibilita' finanziaria di lire 85 miliardi prevista
dall'art. 1, del decreto del 12 marzo 2001, e' ripartita tra i
comuni, di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in misura proporzionale alla popolazione residente nel mese di
agosto 2000 per gli importi qui di seguito indicati:
| Comune |
Disponibilita' finanziarie
(in milioni di lire) |
|
Bari
|
3.534
|
|
Bologna
|
4.035
|
|
Cagliari
|
1.739
|
|
Firenze
|
3.982
|
|
Genova
|
6.724
|
|
Milano
|
13.821
|
|
Napoli
|
10.603
|
|
Roma
|
28.056
|
|
Torino
|
9.579
|
|
Venezia
|
2.927
|
Art. 2.
1. Le amministrazioni comunali, in applicazione delle disposizioni
previste dal regolamento 1o giugno 1998, n. 225, trasmettono,
ai fini del trasferimento delle risorse di cui all'art. 1, entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e al dipartimento per gli affari sociali della previdenza del
Consiglio dei ministri i programmi di intervento e fissano la
data di presentazione delle domande di contributo da parte delle
piccole imprese.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2001
Il Ministro: Letta