Il Controllo Documentale By Raffaele Chianca W.V.D.

  DISPOSITIVO DI CONTROLLO DOCUMENTALE - A COSA SERVE

 

A COSA SERVE

COSA FA
IMAGE
MRZ
VIZ
CODICE A BARRE
RFID
SMART CARD

SUMMARY

OPTIONS
GLOSSARIO
SPECIFICHE
FORMAZIONE 

PRODOTTI E SERVIZI

RDC

Maggioli Modulgrafica

 

Il dispositivo per il controllo documentale è un lettore analizzatore per la verifica dei documenti e per il contrasto del falso documentale.

Il “Dispositivo di Controllo Documentale” è:

  • Automatico

  • Semplice

  • Efficace

  • Veloce

  • Compatto

Si rivolge:

  • Polizia

  • Anagrafe

  • Motorizzazione

  • Autonoleggio

  • Banche e fornitori di servizi finanziari

Consente un controllo approfondito dei documenti in:

  • ufficio

  • postazioni mobili su strada

  • al banco in frontiera

Il dispositivo per il controllo documentale è:

AUTOMATICO

Si avvia in automatico alla rilevazione del documento ed effettua le varie analisi documentali in automatico senza ulteriori comandi.

SEMPLICE

Permette di effettuare analisi documentali, anche con personale senza esperienza di falso documentale.

EFFICACE

Consente di effettuare 10 analisi documentali diverse, incrociando tra loro alcuni risultati

VELOCE

Acquisizione ed elaborazione dei dati ottici inferiore a 2’’ (in funzione della configurazione del PC)

COMPATTO

Non contiene parti mobili, tutte le varie tecnologie relative al controllo documentale sono contenute nello stesso case

In particolare si rivolge

POLIZIA

 

Per i problemi legati alla Sicurezza Urbana

Un’efficace attività di controllo documentale consente di contrastare la criminalità; la sicurezza urbana passa anche attraverso una reale sorveglianza del territorio comunale e l’attività di controllo dei documenti diventa, dunque, un’attività indispensabile a disposizione della polizia per far fronte all’esigenza di sicurezza.

Per l’identificazione degli stranieri

Lo straniero coinvolto in incidenti stradali o controllato in normali servizi d’istituto, esibisce documenti identificativi, di guida, circolazione e assicurativi non sempre comprensibili e a volte falsi. Ne scaturiscono interventi di natura penale e amministrativi non derogabili con l’esigenza di addivenire, sin da subito all’esatta identificazione del soggetto.

Per imputazioni di infrazioni a nominativi falsi

vedi punti patente e/o rilascio permessi di vario tipo, esibizione di falsi documenti di guida, ecc.

Per reati di varia natura

dal furto al riciclaggio dei veicoli alla creazione di identità non vere, dalla guida senza patente, alle falsificazioni delle attestazioni assicurative, dai permessi di soggiorno falsi, ai documenti comunitari utilizzati da parte dei cittadini non comunitari, ecc.

ANAGRAFE

 

Per il Controllo dei cittadini comunitari ed extracomunitari da parte dell’Ufficio Anagrafe

Il D.Lgs 6 febbraio 2007, n. 30 ha trasferito agli ufficiali di anagrafe comunali la competenza ad attestare il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari. Questa attività passa attraverso il controllo dei documenti dei cittadini dell’Unione Europea.

Il cittadino straniero (comunitario o extracomunitario) proveniente dall’estero che trasferisce la residenza in Italia deve provare la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di un altro documento equipollente (art. 14 DPR n. 233/1989)

Per l’identificazione degli stranieri in atti di Stato Civile

Lo straniero non residente in Italia, né soggiornante, che interviene in atti di Stato Civile (es. dichiarazione di nascita di un figlio, per contrarre matrimonio, ecc.) deve provare la propria identità mediante l’esibizione del passaporto.

ALTRO

 

Il sistema di controllo documentale è in grado di operare in tutti quei contesti in cui sia determinante la verifica dell’identità dichiarata di persone e veicoli, in particolare:
  • banche e fornitori di servizi finanziari;
  • noleggio veicoli
  • uffici pubblici addetti all’immatricolazioni di veicoli esteri e alla conversione delle patenti estere;
  • rivendita di veicoli
  • compagnie di assicurazione;