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Il dispositivo per il
controllo documentale è un
lettore analizzatore per la verifica dei documenti e per il contrasto
del falso documentale.
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Il “Dispositivo di Controllo Documentale” è:
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Automatico
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Semplice
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Efficace
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Veloce
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Compatto
Si rivolge:
Consente un controllo approfondito dei documenti in:
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Il dispositivo per il controllo documentale
è:
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AUTOMATICO
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Si
avvia in automatico alla rilevazione del documento ed
effettua le varie analisi documentali in automatico
senza ulteriori comandi. |
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SEMPLICE
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Permette di effettuare analisi
documentali, anche con personale senza esperienza di
falso documentale. |
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EFFICACE
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Consente di effettuare 10
analisi documentali diverse, incrociando tra loro alcuni
risultati |
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VELOCE
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Acquisizione ed elaborazione dei dati
ottici inferiore a 2’’ (in funzione della configurazione
del PC) |
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COMPATTO
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Non
contiene parti mobili, tutte
le varie tecnologie relative al controllo documentale
sono contenute nello stesso case |
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In particolare si rivolge
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POLIZIA
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Per i problemi legati alla Sicurezza
Urbana
Un’efficace attività di controllo
documentale consente di contrastare la criminalità; la
sicurezza urbana passa anche attraverso una reale
sorveglianza del territorio comunale e l’attività di
controllo dei documenti diventa, dunque, un’attività
indispensabile a disposizione della polizia per far fronte all’esigenza di sicurezza. |
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Per
l’identificazione degli stranieri
Lo
straniero coinvolto in incidenti stradali o controllato
in normali servizi d’istituto, esibisce documenti
identificativi, di guida, circolazione e assicurativi
non sempre comprensibili e a volte falsi. Ne
scaturiscono interventi di natura penale e
amministrativi non derogabili con l’esigenza di
addivenire, sin da subito all’esatta identificazione del
soggetto. |
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Per
imputazioni di infrazioni a nominativi falsi
vedi
punti patente e/o rilascio permessi di vario tipo,
esibizione di falsi documenti di guida, ecc. |
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Per reati di varia natura
dal
furto al riciclaggio dei veicoli alla creazione di
identità non vere, dalla guida senza patente, alle
falsificazioni delle attestazioni assicurative, dai
permessi di soggiorno falsi, ai documenti comunitari
utilizzati da parte dei cittadini non comunitari, ecc. |
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ANAGRAFE
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Per
il Controllo dei cittadini comunitari ed extracomunitari
da parte dell’Ufficio Anagrafe
Il D.Lgs
6 febbraio 2007, n. 30 ha trasferito agli ufficiali di
anagrafe comunali la competenza ad attestare il diritto
di soggiorno dei cittadini comunitari. Questa attività passa attraverso il
controllo dei documenti dei cittadini dell’Unione
Europea.
Il
cittadino straniero (comunitario o extracomunitario)
proveniente dall’estero che trasferisce la residenza in
Italia deve provare la propria identità mediante
l’esibizione del passaporto o di un altro documento
equipollente (art. 14 DPR n. 233/1989) |
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Per
l’identificazione degli stranieri in atti di Stato
Civile
Lo
straniero non residente in Italia, né soggiornante, che
interviene in atti di Stato Civile (es. dichiarazione di
nascita di un figlio, per contrarre matrimonio, ecc.)
deve provare la propria identità mediante l’esibizione
del passaporto. |
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ALTRO
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Il sistema di
controllo documentale è in grado di operare in
tutti quei contesti in cui sia determinante la
verifica dell’identità dichiarata di persone e
veicoli, in particolare:
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banche e
fornitori di servizi finanziari;
-
noleggio
veicoli
-
uffici
pubblici addetti all’immatricolazioni di
veicoli esteri e alla conversione delle
patenti estere;
-
rivendita
di veicoli
-
compagnie
di assicurazione;
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