IL
LUTTO PER IL PONTEFICE
Papa, Domenici (Anci): "Per
amministratori
locali un punto di riferimento certo"
(SEGUE) ... quella occasione il Papa
''tenne a ricordare a tutti noi Sindaci ed Amministratori locali,
l'impegno e lo sforzo con il quale La Pira ieri e noi Sindaci oggi
ci adoperiamo continuamente per i valori della fratellanza e della
fraterna convivenza fra le nazioni''. "Grazie al contributo
di tutti il sogno di un mondo migliore puo' divenire realta'".
Con queste parole - rileva il Presidente ANCI - ci congedo', quel
giorno, Giovanni Paolo II, sollecitandoci all'impegno nella nostra
opera d'azione quotidiana perche', a partire dalla nostre citta',
si rafforzino e si consolidino 'i fondamenti etici senza i quali
la democrazia rischia di deteriorarsi e scomparire'''. ''In un mondo
che ha sete di pace, di liberta', di valori etici, di verita', di
giustizia - prosegue Domenici - Giovanni Paolo II e' stato e rimane
il piu' alto esempio di abnegazione ed impegno per credenti e non
credenti''. ''Noi Sindaci ed Amministratori locali - conclude -
vogliamo ricordarlo con affetto ma anche forti di quelle esortazioni
che ha voluto rivolgerci e che sentiamo ormai far parte sempre piu'
del nostro impegno quotidiano''.
NORMATIVA
Tesoreria unica, definiti i limiti
di giacenza per l'anno 2005
di Sveva Rossi
(SEGUE) ... giacenza per gli Enti assoggettati
alle norme sulla Tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art.
32, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria
2003) e dell'art. 1, comma 20, della Legge 30 dicembre 2004, n.
311 (Legge Finanziaria 2005) - anni 2005-2007”.
Nelle premesse al Decreto, il Legislatore ha ricordato che l’art.
47, comma 1, della Legge n. 449/97, stabilisce che al fine di ridurre
le giacenze degli Enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità
liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente con
il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono
effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie
di Enti, vengono stabiliti con Decreto del Ministro del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica in misura compresa
tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione
di competenza.
Successivamente, il comma 1, dell’art. 66, della Legge n.
388/00 ha confermato la validità delle disposizioni sopra
riportate fino al 31 dicembre 2002, estendendone l’applicazione
a tutte le Province ed ai Comuni con popolazione compresa fra i
50.000 e 60.000 abitanti.
Tali disposizioni sono state poi riconfermate per il triennio 2003-2005
dal comma 1 dell’art. 32 della Legge n. 289/02 e per il triennio
2005-2007 dal comma 20 dell’art. 1 della Legge n. 311/04.
In considerazione del notevole ridimensionamento dei trasferimenti
statali, l’art. 2 del Decreto in commento, rivolto specificatamente
alle Province ed ai Comuni, ha previsto che il limite di giacenza
per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
è stabilito per l’anno 2005 nella misura del 20% ed
è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire
per l’anno 2004 dal Ministero dell’Interno a valere
sulle unità revisionali di base” e più specificatamente
sui fondi ordinario, perequativo, consolidato e sviluppo investimenti.
I limiti sono applicati esclusivamente sui fondi sopra richiamati
con esclusione di Comuni e delle Province della Regione del Friuli-Venezia
Giulia, in quanto questi sono esclusi dal sistema di Tesoreria unica,
e degli Enti Locali della Regione del Trentino-Alto Adige, in quanto
questi non sono destinatari di trasferimenti erariali da parte del
Ministero dell’Interno.
GIURISPRUDENZA
1.
ENTI LOCALI – DIRIGENTI – INDENNITÀ DI POSIZIONE
– EX ARTT. 39 E SS. DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEI DIRIGENTI
DEGLI ENTI LOCALI – CORRESPONSIONE IN MISURA DIVERSA PER LE
VARIE POSIZIONI DIRIGENZIALI ANCHE DI UNA STESSA FASCIA – POSSIBILITÀ
– VA RICONOSCIUTA
2. ENTI LOCALI – DIRIGENTI – INDENNITÀ DI POSIZIONE
– EX ARTT. 39 E SS. DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEI DIRIGENTI
DEGLI ENTI LOCALI – GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI – REALIZZAZIONE
DI DUE FASCE PER CIASCUNA DI QUELLE PREVISTE DALL’ART. 40 (A,
B, C) – DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE – LEGITTIMITÀ
Consiglio
di Stato, Sez. V – Sentenza 30 marzo 2005, n. 1353
1. Gli artt. 39 e ss. del Contratto collettivo di lavoro dei dirigenti
degli enti locali, approvato con provvedimento del P.C.M. del 1.12.1995,
stabiliscono che l’amministrazione deve individuare le “posizioni
dirigenziali” e inserire queste, in relazione alla tipologia
delle funzioni che vi sono collegate e al loro livello di responsabilità
(“collocazione della struttura, complessità organizzativa,
responsabilità gestionali interne ed esterne della relativa
funzione”), in una delle tre fasce di valori in cui la normativa
ripartisce la c.d. indennità di posizione (a, b, c). L’indennità,
pertanto, può essere corrisposta in misura diversa per le
varie posizioni dirigenziali anche di una stessa fascia. La normativa
in esame ha considerato che alcune posizioni, pur avendo funzioni
genericamente caratterizzate da uno stesso ambito di responsabilità,
potessero essere ulteriormente specificate e graduate e ha di conseguenza
diversificato anche la corresponsione della relativa indennità.
2. È legittima la deliberazione della Giunta provinciale
che, nell’attribuire l’indennità di posizione
stabilita dagli artt. 39 e ss. del Contratto collettivo di lavoro
dei dirigenti degli enti locali approvato con decreto del D.P.C.
del 1.12.1995, ulteriormente suddivide le tre fasce previste dall’art.
40 della normativa in esame, realizzando due fasce per ciascuna
di esse. È evidente che, con tale suddivisione, la Provincia
ha inteso esercitare quella facoltà di graduazione delle
posizioni che la normativa del contratto nazionale le consentiva
di effettuare e che, invece, di riferirla alle singole posizioni
l’ha operata per gruppi, inserendo le singole posizioni dirigenziali,
ai fini della indennità di posizione, in due ulteriori fasce
per ciascuna delle fasce previste dalla normativa esaminata, ritenendo
omogenee o quanto meno analoghe le funzioni collegate a ciascuna
di dette posizioni.
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ENTI
LOCALI – SINDACO – ORDINANZA – ORDINE DI ALLONTANAMENTO
DI CANI E PULIZIA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI LOCALI E DEL
TERRENO – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO –
OMISSIONE – ILLEGITTIMITÀ
T.A.R. VENETO, SEZ. II – Sentenza
23 marzo 2005, n. 1124
È illegittima l’ordinanza del Sindaco che ordina
l’allontanamento di sei cani custoditi dal ricorrente e la
pulizia, disinfezione e disinfestazione dei locali e del terreno,
una volta accertato con sopralluoghi il disturbo alla quiete pubblica
ed una grave situazione antigienica, considerato che il provvedimento
– la cui natura discrezionale è indubbia - non esplicita
quali circostanze consentissero di escludere l’obbligo di
comunicare l’avvio del procedimento, né appare immediatamente
percepibile quale rilevante aggravamento della situazione potesse
conseguire dal breve intervallo necessario ad osservare tale prescrizione,
la quale ha dignità di principio generale dell’ordinamento,
strettamente connesso con i canoni costituzionali dell’imparzialità
e del buon andamento dell’azione amministrativa (C.d.S., V,
18 novembre 2004, n. 7553).
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